REGOLAMENTO COLLEGIO PROBIVIRI (rev. 1.0)

 

1. COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL COLLEGIO

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e un membro supplente, che no eletti dall’Assemblea dell’Associazione tra i candidati proposti.
  2. I membri del Collegio restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
  3. Per l’insediamento del Collegio dei Probiviri il Presidente dell’Associazione provvede alla prima convocazione, accertandosi dell’accettazione dell’incarico da parte degli eletti.
  4. In occasione della riunione di insediamento i membri del Collegio eleggono al proprio interno un Presidente che avrà il compito di convocare il Collegio e coordinarne i lavori.

 

2. COMPETENZE

  1. Le competenze del Collegio dei Probiviri sono stabilite dall’art. 13 dello Statuto.
  2. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

 

3. NORME DI COMPORTAMENTO

  1. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato loro conferito.
  2. I componenti del Collegio devono astenersi:
    • dall’esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
    • dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa.

 

4. REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

  1. Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.
  2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
  3. Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.
  4. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il membro supplente, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.
    In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l’incarico che si protragga per oltre 30 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il membro supplente. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
  5. Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal membro supplente.
  6. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.
  7. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi.
  8. Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l’audizione personale.
  9. L’avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 30 (trenta) giorni successivi, mediante notifica con posta elettronica alle parti o agli interessati.
  10. Il Presidente dell’Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l’attuazione.

 

5. TIPI DI PROCEDIMENTO

  1. I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono i seguenti:
    1. procedimento disciplinare;
    2. conciliazione di controversie interne;
    3. interpretazione dello Statuto;
    4. accertamento e valutazione dei requisiti degli associati e delle cause d’incompatibilità;
    5. parere propositivo in merito allo di scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
    6. parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d’impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.
  2. Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio di apposita comunicazione – anche in forma elettronica - ad almeno due membri del Collegio.
  3. La data di arrivo della comunicazione al Collegio costituisce anche la data di inizio del procedimento.

 

6. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: ISTRUTTORIA

  1. Il Collegio dei Probiviri esercita l’azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati.
  2. L’istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l’esposizione dei fatti che ne sono causa e l’indicazione di eventuali mezzi di prova.
  3. Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 30 (trenta) giorni, notificare agli interessati l’avvio del procedimento disciplinare nei modi di cui all’art. 4, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.
  4. La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.
  5. In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l’interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell’organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, quando destinatario dell’istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi associativi.
  6. L’adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
    1. avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
    2. necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all’Associazione o a singoli iscritti.

 

7. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: DECISIONE

  1. 1. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d’invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:
    1. censura;
    2. sospensione dallo status di associato fino a un massimo di 12 mesi;
    3. proposta di radiazione all’Assemblea generale.
  2. La proposta di radiazione può accompagnarsi al provvedimento di sospensione. Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un richiamo all’osservanza delle regole, l’accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive o norme regolamentari diverse dal Codice deontologico, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
    1. la violazione non ha causato danni a MWL, a singoli membri, o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati; la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;
    2. questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.
  3. L’accertamento potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.
  4. La decisione viene comunicata nei modi e nei termini di cui all’art. 4.

 

8. CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIE INTERNE

  1. Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri.
  2. La richiesta deve contenere l’esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate.
  3. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell’Associazione entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento. È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

 

9. INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

  1. Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza di parte o d’ufficio, parere vincolante di legittimità sui regolamenti e sulle direttive attuativi dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.
  2. Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o la non conformità dello Statuto a direttive CEN o a norme regolamentari, lo comunica tempestivamente al Presidente e al Comitato Direttivo, che sono tenuti a revocare e modificare le relative proposte, o ad annullare in o sostituire via d’urgenza le norme eventualmente già approvate.
  3. Qualora sorgano dubbi o controversie sull’interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottati ai sensi dello stesso, gli organi o gli associati ne richiedono al Collegio dei Probiviri l’interpretazione. La data di ricevimento dell’istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento.
  4. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento.
  5. L’interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell’ordinamento.
  6. Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione.

 

10. REQUISITI DEGLI ASSOCIATI E CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

  1. Per autonoma iniziativa o su istanza di singoli associati o di organi e strutture dell’Associazione, il Collegio dei Probiviri accerta e valuta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi da parte degli associati e le eventuali cause di incompatibilità dei medesimi.
  2. L’accertamento di incompatibilità è normalmente successivo all’iscrizione o all’adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d’incompatibilità precedentemente non rilevate, oppure casi di incompatibilità sopravvenuta. Può inoltre essere richiesto da coloro i quali intendano contestare il rigetto della propria domanda d’iscrizione o di adesione a MWL.
  3. Il Collegio notifica la sussistenza dell’accertamento nei modi e ai destinatari di cui all’art. 4.
  4. Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento, emettendo una decisione motivata.
  5. Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine accerta il possesso dei requisiti e le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi.

 

11. SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DI UN ORGANO

  1. Il Collegio dei Probiviri può avviare un procedimento finalizzato a proporre all’Assemblea generale lo scioglimento di un organo dell’Associazione:
    1. per motivi disciplinari, qualora, durante lo svolgimento di un procedimento disciplinare a carico di singoli componenti, l’istruttoria abbia fatto emergere la sussistenza di fatti gravi e attendibili che denotino la responsabilità della maggioranza o della totalità dei componenti dell’organo e siano tali da inficiare l’azione dell’organo stesso;
    2. per gravi irregolarità amministrative, previo parere motivato e documentato del Collegio dei revisori.
  2. Su istanza di singoli organi o associati, lo stesso tipo di procedimento è avviato dal Collegio per la pronuncia di parere vincolante circa la proposta all’Assemblea di scioglimento di un organo per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento. A titolo di esempio, possono essere considerate causa d’impossibilità o grave difficoltà di funzionamento l’estrema e irrimediabile litigiosità dei componenti, oppure la decadenza di componenti non reintegrabili con i primi dei non eletti. In quest’ultimo caso il Collegio tiene in considerazione anche la prossimità della data prevista per il rinnovo di tutte le cariche associative alla scadenza naturale.
  3. Il Collegio notifica a tutti i componenti dell’organo, al Presidente e a tutti gli organi e le strutture dell’Associazione l’avvio del procedimento che si svolgerà secondo le modalità di cui all’art. 4.
  4. Il Collegio deve pronunciarsi definitivamente entro 60 giorni dalla data della notifica del procedimento, emettendo una decisione motivata che preveda la non sussistenza delle cause di scioglimento, ovvero, in caso di accertata fondatezza delle stesse, la proposta di scioglimento dell’organo all’Assemblea generale.
  5. Nei 30 giorni successivi al ricevimento della notifica, il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea generale, per una data compresa tra il sessantesimo e il settantacinquesimo giorno dal ricevimento stesso.

 

12. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° ottobre 2015.

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